Contratto definitivo: il rogito

Resta, a questo punto, l' ultimo atto: il rogito, cioè l' atto di compravendita vero e proprio. In genere è redatto da un notaio, ma si puè anche farlo da soli limitandosi ad autenticare le firme da un notaio. Questa soluzione però è del tutto sconsigliabile a chi non abbia grande familiarità con le cose di legge, perchè fare errori nella formulazione dell' atto è facilissimo. Nel rogito vengono, in sostanza, ripetuti gli accordi già trascritti nel compromesso, con qualche aggiunta che si sia resa necessaria nel frattempo. Al notaio spettano i controlli sull' esistenza di ipoteche, altri vincoli, o irregolarità edilizie (a meno di non aver già provveduto di persona). A partire dal 1 gennaio 1998 al rogito và allegata la "dichiarazione di conformità" dell' immobile alle norme sulla sicurezza (legge 46/ 1990), relativamente agli impianti elettrici, rilasciata da tecnici abilitati. Se la casa risulta già in regola, il venditore potrà inserire nel rogito una dichiarazione sulla regolarità dell' immobile, con valore di atto notorio. È compito del venditore fornire tutta la documentazione che il notaio richiede.
L' acquirente al momento del rogito dovrà presentarsi, di regola, con il denaro necessario al saldo. Quindi, le pratiche per il mutuo devono già essere state sbrigate. In generale, la banca dispone di notai di fiducia ai quali rivolgersi per la stesura sia del rogito che dell' atto di ipoteca. Si ricorda che al momento del rogito di solito viene saldato anche il conto delle mediazioni, viene pagata l' IVA, l' imposta di registro e la parcella del notaio. I mezzi di pagamento più comuni sono l' assegno circolare (preferito perchè il pagamento è garantito direttamente dalla banca che lo ha emesso), molto raramente i contanti e i semplici assegni bancari, oppure le cambiali (almeno per una parte del saldo).